giovedì 30 giugno 2011

Borgo +39: accolto il ricorso al Tar di Legambiente

Si apre un nuovo capitolo nella lunga storia del Borgo +39: il Tar di Brescia ha accolto il ricorso presentato da Legambiente e da alcuni toscomadernesi contro il Comune, la Comunità Montana, la Provincia di Brescia e la Sailing Immobiliare Srl, la società proprietaria dell'area.
Quello che il sindaco Roberto Righettini definisce "un difetto di forma", potrebbe riaprire un discorso che ha visto il Borgo +39 al centro della precedente campagna elettorale, a poco meno di due anni dal voto amministrativo. Di seguito i motivi che hanno spinto al ricorso.
Chi desiderasse ricevere il testo integrale, ne faccia richiesta al seguente indirizzo:
pdtoscolano@gmail.com



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2010, proposto da:
LEGAMBIENTE, GIAN BATTISTA MARCHETTI, PALMIRA MARCHETTI, PIER GIORGIO ALESSI, VALERIO ALESSI, ROBERTO ZANINI, ALMA ZANINI, rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Garbarino, Emanuela Beacco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro Garbarino in Brescia, via Malta, 3;
contro
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO,
nei confronti di
AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS DI TOSCOLANO MADERNO, COMUNITA' MONTANA DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO, non costituite in giudizio;

PROVINCIA DI BRESCIA,;

REGIONE LOMBARDIA,;

SAILING IMMOBILIARE Srl;
per l'annullamento
della delibera del consiglio comunale 29.1.2010, n. 4 relativa ad esame osservazioni e controdeduzioni ed approvazione definitiva p.i.i. "Borgo + 39 Sailing srl"

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Legambiente ed alcuni cittadini di Toscolano Maderno impugnano gli atti di approvazione del programma integrato d’intervento denominato Borgo +39 Sailing, che ha ad oggetto la trasformazione urbanistica di un’area industriale dismessa di circa 17.900 mq (edificata per una volumetria pari a 32.684 mc) e di un’area di proprietà comunale di 38.600 mq costituita dal campo da calcio e da un adiacente parco, area collocata quasi sulle rive del lago di Garda, e destinata ad essere sostituita negli intendimenti dell’amministrazione comunale con un insediamento turistico costituito da circa 200 nuovi appartamenti, una struttura alberghiera da 4.000 mc., un doppio parcheggio interrato ed attrezzature pubbliche a servizio, con un aumento (calcolato dai ricorrenti) del 70% della volumetria esistente.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 14 e 92 l.r. 12/05 in quanto il piano avrebbe dovuto essere approvato entro il termine di 60 gg. dalla scadenza delle osservazioni;
2. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 16 co. 3 l. 1150/42 e del d.lgs. 42/04 perché il piano è stato approvato senza il parere della Soprintendenza, che è necessario in caso di trasformazione urbanistica di area sottoposta a vincolo;
3. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 4 l.r. 12/05 e della direttiva 2001/42/CE, in quanto la procedura di screening per la esclusione della valutazione ambientale strategica si sarebbe svolta a valle del processo decisionale (e segnatamente dopo la prima adozione, poi revocata, del piano), mentre una corretta lettura delle norme comunitarie avrebbero imposto si svolgesse a monte;
4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 4 l. r. 12/05 e del d.lgs. 152/06, in quanto è stato individuata come autorità competente per la valutazione ambientale strategica lo stesso funzionario (ing. Nicola Zanini) responsabile del procedimento di approvazione del programma integrato d’interevento;
5. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 91 l.r. 12/05 in quanto i documenti allegati al progetto non sarebbero rispettosi delle indicazioni della delibera di giunta regionale 6/44161 (mancherebbe ad esempio il planivolumetrico in scala 1:1.000; le simulazioni tridimensionali contestualizzate, lo schema tipologico degli edifici) e la delibera di consiglio comunale che ha prescritto dei documenti diversi dovrebbe essere disapplicata in quanto viziata da incompetenza funzionale (il potere di indicare documenti diversi da quelli previsti dalla giunta regionale spetterebbe ex lege alla giunta comunale, non al consiglio);
6. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 18 e 92 l.r. 12/05 e dell’art. 29 n.t.a. P.T.C.P. della Provincia di Brescia, in quanto la Provincia di Brescia aveva espresso un parere favorevole condizionato al recepimento di prescrizioni (si chiedeva, ad esempio, la rivisitazione del peso insediativo del progetto per contenere l’impatto visivo di blocchi di edifici non coerenti con l’assetto paesistico) che sono state disattese dall’amministrazione comunale nell’approvazione definitiva del piano;
7. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 12, 16, 21 piano territoriale parco regionale dell’Alto Garda bresciano, in quanto il parere favorevole espresso dalla Comunità montana sarebbe nella sostanza contrario, perché la stessa rileva che non è possibile comprendere gli effetti del piano sulla qualità del territorio posto che il progetto è in realtà un metaprogetto non ancora compiutamente sviluppato;
8. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 146, co. 3, d.lgs. 42/04 per il macroscopico travisamento del fatto nella valutazione dell’incidenza paesistica del progetto, cui viene attribuita una incidenza paesistica bassa;
9. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 25 l.r. 12/05 in quanto la norma transitoria in parola vieta di approvare programmi integrati d’intervento in variante ad eccezione di quelli che prevedono infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale, mentre nel caso in esame non ci si sarebbe preoccupati di chiarire quali sono le infrastrutture che il programma si propone di realizzare;
10. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione della l.r. 12/05 in quanto il Comune in sede di approvazione ha introdotto delle modifiche sostanziali (è stata prevista la possibilità di realizzare una struttura alberghiera di 5.000 mq di slp) ed avrebbe dovuto quindi ripubblicare il piano.

Si costituivano in giudizio il Comune di Toscolano Maderno, la Provincia di Brescia, la Regione Lombardia, la Sailing srl, che deducevano l’inammissibilità del ricorso (per mancanza di legittimazione di Legambiente regionale, nonché di Legambiente nazionale in quanto costituita attraverso il presidente regionale per clausola statutaria attribuzione non prevista dall’art. 18 l. 349/86, nonché per mancanza di legittimazione ed interesse dei cittadini ricorrenti), e comunque l’infondatezza dei relativi motivi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima),:
ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
CONDANNA il Comune di Toscolano Maderno e la Sailing immobiliare srl, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che determina in euro 3.000, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2011



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